la direttiva EPBD IV case green
di m.Pellegrino certificatore energetico architetto
La nuova Direttiva EPBD IV è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 08/05/2024.
Questa è la quarta delle Direttive Europee per il contenimento delle emissioni inquinanti relative al gas serra ed il suo impatto negativo sull'ambiente e stabilisce che il consumo energetico degli edifici residenziali inquinanti dovrà essere ridotto del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Per quelli non residenziali la riduzione dovrà essere del 16% entro il 2030 e del 26% entro il 2033.
La nuova Direttiva Europea prevede per l'Italia e tutti gli stati membri che: tutti gli edifici privati di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2030; dal 2028 gli edifici pubblici.
Entro il 2050, gli edifici residenziali attualmente nelle classi meno performanti F e G dovranno subire un'autentica rivoluzione energetica, con lavori di ristrutturazioni volti a migliorare l'isolamento e l''efficienza energetica: i proprietari di immobili o chi decide di acquistare un edificio con una classe energetica inadeguata nel giro di qualche tempo sarà obbligato a ristrutturarla per non rischiare una perdita del valore dell'immobile.
Un edificio con una classe energetica inadeguata, infatti, si traduce in un consumo energetico eccessivo, con conseguente maggiore emissione di gas serra e impatto negativo sull'ambiente; un edificio con classe energetica inadeguata viene deprezzato dal mercato e sarà soggetto a svalutazione e difficoltà a essere venduto o affittato.

EPBD I: direttiva 2002/91/CE.
Prima direttiva con i principi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici nell'UE. Introduce i certificati di prestazione energetica e l'obbligo di ispezioni periodiche per gli impianti.
DPR 59/2009 (prestazione energetica edifici);
DM 26 giugno 2009 (certificazione energetica)
EPBD II: direttiva 2010/31/UE.
L'obiettivo è rafforzare quanto stabilito con la precedente con requisiti più stringenti per la costruzione di edifici a basso consumo energetico e aggiornamenti periodici dei certificati di prestazione energetica. Introduce il concetto di edifici a energia quasi zero
D.L. 60/2013;
Legge 90/2013;
DM 26/06/ 2015
(decreto requisiti minimi);
EPBD III: direttiva 2018/844/UE.
Prevede una revisione per allineare gli standard con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, prevedendo l'uso di tecnologie smart e la digitalizzazione
DL 76/2020
Legge 120/2020
mancano i decreti attuativi
EPBD IV 2024/1275/UE.
Aggiorna la precedente direttiva per raggiungere obiettivi climatici più ambiziosi, migliorare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni di gas serra e combattere la povertà energetica.
in fase di recepimento
Le direttive EPBD sono state recepite in Italia attraverso una serie di provvedimenti legislativi (Dlgs 192/05, Legge 90/13, Dlgs 48/20) e i relativi decreti attuativi (DM 26 giugno 2015), che definiscono tutti gli aspetti fondamentali in tema di efficientamento energetico degli edifici (requisiti minimi di progetto, relazioni tecniche, certificazione energetica).
Di fatto, la EPBD III è stata solo recepita ma non ancora attuata, proprio perché non sono stati emanati i decreti attuativi.
Il nuovo decreto requisiti minimi, di cui si parla spesso negli ultimi tempi e attualmente al vaglio della conferenza stato-regioni, ha proprio questo scopo.
La direttiva UE 2024/1275 è ancora in fase di recepimento: gli Stati membri avranno a disposizione 2 anni per adattare le norme nazionali ai contenuti della direttiva.
è in emenazione il nuovo decreto requisiti minimi
osserviamo che:
La nuova direttiva europea EPBD IV, tenendo conto delle reali difficoltà dei Paesi Membri nella implementazione della sostenibilità in edilizia, ha fatto un passo indietro rispetto alle direttive europee precedenti spostando l'obbligo di progettare edifici "a energia quasi zero", sia pubblici che privati rispettivamente al 2030 e al 2028: il D.L. 63/2013, di recepimento della EPBD II, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013, aveva introdotto due importanti scadenze per ciò che riguarda la progettazione di edifici nZEB, nello specifico:
- A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, dovevano essere edifici a energia quasi zero.
- Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione era estesa a tutti gli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione e agli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante*.
A partire dal 1° gennaio 2021, quindi scattava l'obbligo in tutta Italia di progettare edifici "a energia quasi zero", sia pubblici che privati se si trattava di una nuova costruzione (anche nel caso di demolizione e ricostruzione) o di una ristrutturazione rilevante, rispondendo a tutti requisiti di legge.
In base al D. Lgs. 28/2011 per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, con ristrutturazione dell'involucro edilizio.
cronologia normative europee