nuovo decreto Requisiti Minimi 2025 e nuovo regolamento APE
Nuovo regolamento APE e introduzione di una nuova scala di classificazione energetica
A seguito della Direttiva EPBD Case Green PDF (2024/1275), e' stato approvato dal MASE il nuovo Decreto Requisiti Minimi ( presentato il 30 luglio 2025 alla Conferenza Unificata Stato-Regioni) che aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici previste dal precedente decreto DM 26 giugno 2015 ed aggiorna i Requisiti Minimi dell'involucro edilizio e le classi di prestazione energetica allineandosi alle direttive europee (EPBD III e IV). Approvato dal MASE il 28 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2028 ed entrerà in vigore il 180 giorno da quella data introducendo una nuova scala di classificazione energetica e rendendo obbligatorio un nuovo modello di APE .
Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva (29 maggio 2026), con l'entrata in vigore del Nuovo Decreto Requisiti Minimi l'attestato di prestazione energetica dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato della direttiva Case Green, con una nuova scala di classificazione da A a G.

Che cosa è l'APE
L'APE è il documento che attesta la prestazione energetica e la classe energetica di un immobile. In particolare, tale attestazione ci permette di conoscere le caratteristiche energetiche dell'edificio: fabbisogno energetico e qualità energetica (impiego dalle fonti rinnovabili). questo documento dovrebbe consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la sua prestazione energetica con quella degli altri edifici.
Esso specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori.
L'art. 19 della nuova direttiva EPBD definisce le caratteristiche del nuovo APE e le nuove regole di compilazione.
Il nuovo APE deve contenere:
-la prestazione energetica dell' edificio , espressa in kWh/ (m² anno) da un indicatore che esprime il consumo di energia primaria e finale;
-il GWP (potenziale di riscaldamento globale – global warming potential ) del ciclo di vita espresso in kg CO2eq/m2 espresso da un indicatore numerico delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita;
-il consumo complessivo di energia annuo (kWh/anno);
-il fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e l'acqua calda;
-il consumo di energia annuo al metro quadrato (kWh/m2. a );
-l'uso di energia primaria non rinnovabile annuo in kWh/(m2 .a);
-l'energia finale per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata e altri servizi per l'edilizia e può includere ulteriori requisiti in termini di efficienza e sicurezza per le apparecchiature.
- le raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica, per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita, per il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell'edificio o dell'unità immobiliare.

l'APE specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori.La nuova direttiva introduce le classi AO e A+ che diventano diventano lo standard per i nuovi edifici, perché puntano a una drastica riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.
Appartengono alla classe A+ gli edifici che rispettano i seguenti standard:
- un consumo energetico massimo di 15 kWh/m² all'anno per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e acqua calda;
- una produzione in loco di energia rinnovabile superiore al fabbisogno medio mensile;
- un impatto carbonico positivo, valutato sull'intero ciclo di vita dell'edificio, inclusi materiali e impianti nelle fasi di costruzione, utilizzo, manutenzione e demolizione.
Le raccomandazioni
Le raccomandazioni riguarderanno miglioramenti efficaci per aumentare l'efficienza energetica dell'edificio riducendo le dispersioni termiche, migliorare la qualità degli ambienti interni e predisporre gli edifici all'intelligenza;devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno dei costi sostenuti per l'efficientamento o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico e informazioni sugli incentivi finanziari disponibili. Le raccomandazioni comprendono una valutazione della vita residuale degli impianti.
le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica possono riguardare una parte importante dell'involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia o il singolo elemento edilizio a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia.
obbligo dell'APE
Secondo la nuova direttiva EPDB, l'APE dovrà essere rilasciato :
- per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione profonda, per quelli venduti o locati ad un nuovo locatario o in caso di rinnovo del contratto di locazione o in caso di rinegoziazione del mutuo ipotecario;
- per gli edifici di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.
Secondo la normativa europea gli Stati membri dovranno provvedere a sostenere le famiglie vulnerabili, mediante incentivi o finanziamenti per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.
Gli edifici esclusi dalla certificazione: secondo la direttiva europea gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se fissare o meno i requisiti sopradescritti per le seguenti categorie: luoghi di culto, fabbricati temporanei, residenziali, che vengono utilizzati meno di 4 mesi all'anno, fabbricati indipendenti con una superfice inferiore a 50 m2.
obbligo di affissione dell'APE secondo la nuova direttiva
L'APE dovrà essere affisso in luoghi chiaramente visibili al pubblico negli edifici non residenziali occupati dagli enti pubblici o locali commerciali frequentati dal pubblico.
Chi può rilasciare l'attestato di prestazione energetica e banche dati APE
Gli Stati membri dovranno garantire che l'APE sia rilasciato da esperti del settore sulla base di una visita in abitazioni esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici e potrà essere effettuata anche con mezzi virtuali mediante controlli visivi.
Ciascuno Stato dovrà creare una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell'intero parco immobiliare nazionale in collegamento con altre pertinenti piattaforme e servizi pubblici online. La banca dati sarà accessibile al pubblico, ma i dati saranno anonimi.
I dati raccolti saranno relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione degli edifici, indicatore della predisposizione all'intelligenza, valori di riferimento energetici nell'edilizia e dati relativi all'energia calcolata o misurata degli edifici contemplati.
Validità dell'APE
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva europea (29 maggio 2026), l'attestato di prestazione energetica dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato V.
La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.
Qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell'edificio dovrà contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:
-immediatamente dopo la scadenza dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio;
-cinque anni dopo il rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
